Facciamo seguito alla nostra Circolare del 17 gennaio 2024, con la quale abbiamo riportato le principali novità in materia di lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), per comunicarvi che l’INPS, con circolare n. 27/2024, ha fornito le prime istruzioni operative relative all’applicazione c.d. “bonus mamme” previsto dall’ art. 1, commi da 180 a 182 della Legge in parola.
L’istituto, oltre a riepilogare i requisiti di cui sopra, ha fornito le seguenti specifiche:
a. l’esonero si applica a tutte le madri, dipendenti da datori di lavoro sia pubblici e privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli del settore agricolo, con l’esclusione del solo settore domestico;
b. la verifica del requisito soggettivo di “essere madre” si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o secondo per il solo anno 2024) non producendo alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’esonero in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre;
c. l’agevolazione spetta solo in caso di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine (anche a scopo di somministrazione), all’apprendistato, anche in regime di tempo parziale, instaurati e instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero;
d. l’applicazione dell’esonero decorre nel momento della nascita del figlio o dall’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Alla luce di quanto sopra, l’INPS fornisce i seguenti esempi:
Art. 1 c. 180 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1°gennaio 2024.
Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025.
L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025.
Art. 1 c. 181 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.
Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024.
L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024.
Art. 1 c. 181 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso lagravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024.
Art. 1 c. 180 e 181 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero per le lavoratrici con due figli. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero per le lavoratrici con tre figli.
Art. 1 c. 180 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.
e. la misura massima dell’esonero è riparametrata su base mensile per un importo massimo di 250,00 euro (€3.000/12) e, per i rapporti istaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia sarà riproporzionata sulla base della misura giornaliera di 8,06 euro (€250,00/31) per ogni giorno di fruizione dell’incentivo;
f. lo sgravio in parola risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore previsto dall’artico 1, comma 15, della medesima Legge. Resta ferma la possibilità di applicazione dell’esonero IVS previsto dall’art. 1 c. 15 in parola a decorrere dal mese successivo alla perdita dei requisiti soggettivi del bonus mamme;
g. poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, pertanto, la relativa disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall’art. 107 del TFUE relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Conseguentemente, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Modalità operative di richiesta dell’esonero
Ai fini della richiesta della misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono comunicare al datore di lavoro la volontà di fruire dell’esonero in argomento, comunicando, tramite apposita autodichiarazione – il numero dei figli ed i relativi codici fiscali. Il datore di lavoro potrà, conseguentemente, esporre a partire dalla denuncia contributiva del mese di febbraio 2024, l’esonero spettante.
In alternativa, le lavoratrici potranno comunicare direttamente all’istituto previdenziale le informazioni relative ai codici fiscali dei figli mediante l’apposito applicativo che sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it. Su tale possibilità, seguirà apposito messaggio da parte dell’istituto.
Al fine di agevolare le lavoratrici e i datori di lavoro nel recupero delle informazioni richieste per l’esonero in trattazione, abbiamo predisposto il modello dichiarativo allegato qui sotto, il quale ci deve essere debitamente restituito compilato e sottoscritto.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.