Quando una delega “tiene” davvero?
La Corte di Cassazione (sent. n. 25729/2025, 14 luglio 2025) ha ribadito che la delega di funzioni è valida solo se scritta, specifica e accompagnata da poteri reali, inclusi quelli di spesa. E, soprattutto, non esonera il vertice dai doveri di organizzazione e alta vigilanza sul sistema di prevenzione: se mancano assetti, risorse, controlli e coordinamento, la responsabilità resta in capo al datore di lavoro.

delega di funzioni sicurezza

Delega di funzioni: cosa prevede la norma

L’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 definisce i requisiti della delega: forma scritta, competenza ed autonomia del delegato, adeguata pubblicità, e permanenza dell’obbligo di vigilanza in capo al datore. Per i riferimenti normativi aggiornati, vedi Testo Unico Sicurezza (ed. gennaio 2025) e focus su art. 16.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: nomina non basta

Nominare un RSPP non è sufficiente: servono competenze dimostrabili e presidio reale in azienda. La giurisprudenza conferma che, in caso di lacune (es. DPI inadeguati), la responsabilità del datore non “cade” per il solo fatto di aver nominato un responsabile (Cass. pen., Sez. IV, n. 15406/2024). Allo stesso tempo, il RSPP risponde se omette rischi nella valutazione (Cass. pen., Sez. IV, n. 42483/2024).

Sul piano normativo, l’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 chiarisce i requisiti professionali dell’RSPP (titolo di studio, formazione specifica, adeguatezza ai rischi dell’organizzazione).

Come dimensionare davvero il Servizio di Prevenzione e Protezione

Nelle aziende multi-sito o complesse, il SPP va dimensionato in coerenza con il DVR e con l’organizzazione: team con più addetti, copertura su turni/reparti, piano annuale e ruoli chiari (RSPP/ASPP). Indicazioni e chiarimenti utili anche nelle FAQ e negli approfondimenti tecnici su requisiti RSPP.

Check operativo in 4 mosse (subito applicabile)

  • Rivedi le deleghe → sono specifiche e attribuiscono poteri reali (anche di spesa)? Documenta e pubblicizza.

  • Verifica il presidio → il tuo RSPP ha tempo, presenza, competenze adeguate? (art. 32).

  • Dimensiona il SPP → per aziende grandi/multi-sito: più addetti, piano annuale, copertura sedi/turni.

  • Vigilanza di vertice → attiva audit periodici, indicatori (near miss, manutenzioni, formazione) e riunioni con azioni correttive. Linea coerente con i doveri di alta vigilanza del datore.

Perché conviene

Un SPP adeguato e tracciato riduce il rischio penale e migliora qualità, continuità operativa e reputazione presso clienti e autorità. La Cassazione ha più volte ribadito l’importanza della concretezza delle misure (DPI, valutazione rischi, formazione) e del controllo effettivo.

Fonti autorevoli per approfondire

  • Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) – ed. aggiornata gennaio 2025, Ispettorato Nazionale del Lavoro

  • Delega di funzioni (art. 16) – requisiti e obblighi di vigilanza. Fonte: TusslBiblus

  • Requisiti RSPP (art. 32) – capacità e requisiti professionali. Fonte: TusslBiblus

  • Giurisprudenza recente: Cass. 25729/2025 (delega), Cass. 15406/2024 (DPI), Cass. 42483/2024 (omessa valutazione rischi).

Siamo ente accreditato in Regione Lombardia (ID: 16331400), con certificazione ISO 9001:2015 e servizi integrati su sicurezza, formazione e organizzazione. Affianchiamo PMI, studi professionali e gruppi multi-sito in: revisione deleghe, check RSPP/SPP, audit di vigilanza, piani formativi e KPI di prevenzione.

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